Il
regime del reverce charge, per le
cessioni di fabbricati strumentali per natura, applicabile dal 1° marzo 2008
A
cura del Dott. Francesco Tanini - Ordine
Dottori Commercialisti di Firenze
La
legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) – mediante la introduzione della
lettera a-bis nel sesto comma
dell’art. 17 del D.P.R. 633/72 – con effetto dal 1° marzo 2008 – ha reso
applicabile il regime IVA del reverce
charge alle cessioni di fabbricati strumentali per natura che siano
imponibili sia per effetto della opzione, esercitata dal cedente nell’atto di
cessione (art. 10, comma 8 ter, lett.
d), sia che siano imponibili naturalmente, in quanto effettuate nei confronti di
soggetti con pro-rata non eccedente il 25% (art. 10, comma 8 ter,
lett. b).-
Il
regime IVA applicabile alle cessioni aventi ad oggetto fabbricati, strumentali
per natura, dal 1° marzo 2008, è conseguentemente il seguente:
-
le cessioni di detti fabbricati sono esenti da IVA (art. 10, comma 8 ter);
-
dal regime di esenzione sono escluse le cessioni di detti fabbricati,
previste dall’art. 10, comma 8-ter, lett. a - b - c – d, che pertanto sono
soggette ad IVA; trattasi delle seguenti fattispecie:
a)
quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457;
b)
quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che
conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o
inferiore al 25%;
c)
quelle effettuare nei confronti di cessionari che non
agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni;
d)
quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione ai fin IVA.-
Alle
fattispecie di cui alla lett. b ed alla lettera d si applica, come esposto, il
regime del reverce charge (art. 17,
primo comma, lett. a bis, introdotto
con la legge 244/2007).-