Delega
al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza
LEGGE
19 ottobre 2017, n. 155
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto
della delega al Governo e procedure per
1.
Il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri
direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la
riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la
revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2.
Nell'esercizio
della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa
dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle
procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione,
del 12 marzo 2014, nonché dei princìpi elaborati in materia di insolvenza
dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale
internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni
vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non
direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da
renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.
3.
I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono
successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive
Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari,
da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i
decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della
delega è prorogato di sessanta giorni
Art.
2.
(Princìpi
generali)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a
riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali
attenendosi ai seguenti princìpi generali:
a)
sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con
l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista
lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità
delle fattispecie criminose;
b)
eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio,
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c)
introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come
probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni
della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di
cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d)
adottare un unico modello processuale per
l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità
all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche
di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la
legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza
sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in
cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando
la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa
competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle
impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese
avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale
ovvero di omologazione del concordato;
e)
assoggettare al procedimento di
accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore,
sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore,
professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o
artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando
distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di
procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria,
tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in
particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di
rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello
riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo
9 della
f)
recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale,
la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita
dall'ordinamento dell'Unione europea;
g)
dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle
proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità
aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al
miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza
sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei
quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
h)
uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul
processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti
dalle disposizioni in materia concorsuale;
i)
prevedere che la notificazione nei
confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli
atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio
al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo
obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore
risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la
notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile
al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le
modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della
notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che
le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia
tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INIPEC
per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle
imprese;
l)
ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche
attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di
contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi
dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti
prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
m)
riformulare le disposizioni che hanno
originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in
coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;
n)
assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia
concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui
competenza risulti ampliata:
1)
attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di
impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse
derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi
di imprese di rilevante dimensione;
2)
mantenendo
invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure
di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore
in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);
3)
individuando
tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure
concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2),
sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:
3.1)
il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun
tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini
della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della
materia;
3.2)
il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi
cinque anni;
3.3)
il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque
anni;
3.4)
la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;
3.5)
il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il
corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;
3.6)
il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;
3.7)
la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del
tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero
3.6);
o)
istituire presso
il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma
associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale,
funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali,
con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza
necessari per l'iscrizione;
p)
armonizzare le
procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con
le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano
fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva
2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché
nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2.
Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), è
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
Capo
II
PRINCÌPI
E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA
DISCIPLINA
DELLE
PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA
Art.
3.
(Gruppi
di imprese)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per
la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla
nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti
nonché di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, corredata
della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in
presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b)
prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito
del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese
appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo
esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c)
attribuire all'organo di gestione della
procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad
accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle
società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle
azioni o sulle quote a esse intestate;
d)
prevedere per le imprese, in crisi o
insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la
facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo
unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato
preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso
l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del
criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle
rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in
circoscrizioni giudiziarie diverse;
e)
stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione
tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese
insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in
Italia o all'estero;
f)
stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di
società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei
presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe
dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione
di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei
debiti.
2.
Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di
gruppo devono essere previsti:
a)
la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario
giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
b)
la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna
impresa;
c)
gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della
proposta unitaria omologata;
d)
l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari
di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
e)
gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della
proposta unitaria omologata;
f)
i criteri per la formulazione del piano
unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso
operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla
continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva
la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole
imprese nonché per ogni altro controinteressato.
3.
Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale
di gruppo devono essere previsti:
a)
la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma
di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;
b)
un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della
procedura tra le singole imprese del gruppo;
c)
l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non
insolventi del gruppo, del potere di:
1)
azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento
dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del
gruppo, in danno dei creditori;
2)
esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497
del codice civile;
3)
promuovere la denuncia di gravi irregolarità
gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del
gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;
4)
nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di
imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione
giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di
controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello
d)
la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio
giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10,
lettera d).
Art.
4.
(Procedure
di allerta e di composizione
assistita della crisi)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina
l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della
crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare
l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative
tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
individuare i casi in cui le procedure di cui al presente
articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si
applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e
alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;
b)
prevedere l'istituzione presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito
organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita
della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno
tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in
cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo,
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno
designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria;
attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad
addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i
creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi
riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a
sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della
procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere
che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati
di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui
alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del
termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una
soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il
collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di
insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il
tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo
accertamento dell'insolvenza medesima;
c)
porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore
contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito
d)
imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare
l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione
delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai
crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare
immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso,
all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di
importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di
criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni
dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle
imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente
accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva
emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure
di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato
dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato
l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la
segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui
alla lettera b), se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia
attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia
estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico
qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;
e)
stabilire che l'organismo di cui alla
lettera b), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del
debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il
debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di
controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più
breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato
di crisi;
f)
determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale
in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e
all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilità
solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli
dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;
g)
consentire al debitore che abbia presentato
l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi
della lettera e)di chiedere alla sezione specializzata in materia di
impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in
corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a
emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti
h)
prevedere misure premiali, sia di natura
patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore
dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla
lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto
ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere
tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non
punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati
previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno
patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli
altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni
correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima
procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre
esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze,
entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura
finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi
propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di
rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;
i)
regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita
della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento
iniziato a norma della lettera d), prevedendo, in particolare, che,
ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b), il
creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di
cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati
della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il
termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della
predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di
presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), entro il quale il
creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d),
qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia
avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto
il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico
qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.
Art.
5.
(Accordi
di ristrutturazione dei debiti e piani
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli
accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di
a)
estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non
liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche
diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per
cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente
omogenee;
b)
eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti
previsto nell'articolo 182- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori
estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né
richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
c)
assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di
ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato
preventivo, in quanto compatibile;
d)
estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente
responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del
concordato preventivo;
e)
prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa
e contenuto analitico;
f)
imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di
successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.
Art.
6.
(Procedura
di concordato preventivo)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della
disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere
l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente
quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura
apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il
pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti
chirografari;
c)
procedere alla revisione della disciplina delle misure
protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la
revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al
buon esito della procedura;
d)
fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati
aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare
l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal
debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta
alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in
funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto
e)
individuare i casi in cui la suddivisione
dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste
in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;
f)
determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla
valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica
in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei
rilievi del commissario giudiziale;
g)
sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione
delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del
contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di
calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo
creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli
ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di
interessi;
h)
disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di
prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con
utilità diverse dal denaro;
i)
integrare la disciplina dei provvedimenti
che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai
presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello
scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli
effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla
decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la
determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;
l)
integrare
la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:
1)
che il piano può contenere, salvo che sia programmata la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una
moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso
ai predetti creditori il diritto di voto;
2)
che
tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la
continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una
valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in
misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
3)
che
tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di
contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di
concordato;
m)
prevedere una più
dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo
agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui
all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di
affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari
all'esecuzione della proposta concordataria;
n)
riordinare
la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del
concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale
a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per
inadempimento;
o)
stabilire i
presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci
illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale
distinzione tra garanzie personali e reali;
p)
prevedere il riordino e la semplificazione delle varie
tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla
prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva
liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti
in frode ai creditori;
q)
disciplinare il
trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato
preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle
pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. Nell'esercizio della
delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
esplicitare
presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità
e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai princìpi dettati dal
codice civile;
b)
imporre agli
organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta
omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od
ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore
provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea
ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea,
con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede
concorsuale, dei soci;
c)
prevedere che,
in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere
nel corso della procedura:
1)
l'opposizione
dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla
legittimità della domanda concordataria;
2)
gli
effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o
di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o
dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-quater
del codice civile;
3)
non spetti ai
soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti
sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.
Art.
7.
(Procedura
di liquidazione giudiziale)
1.
Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle
procedure
di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
2.
Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace
la funzione del curatore:
a)
integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi
assunti nel succedersi delle procedure;
b)
definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche
amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività
dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;
c)
specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;
d)
chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro
del curatore nel contratto preliminare di vendita;
e)
attribuendo al curatore, previa
acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli
atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura
finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione,
assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori
della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli
stessi e dei terzi interessati.
3.
Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le
funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di
consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del
silenzio-assenso.
4.
La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di
misure dirette a:
a)
escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi
processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio
fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
b)
far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e
revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
5.
Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la
legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:
a)
per le società
di capitali e per le società cooperative, l'azione
b)
l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori
sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione
delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti
dalla società e il patrimonio della società medesima;
c)
per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità
nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa
la procedura di liquidazione giudiziale.
6.
La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:
a)
limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di
subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa
previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
b)
prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere
personale che non proseguano con il consenso della controparte;
c)
dettando
un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione
alla disciplina degli immobili da costruire.
7.
La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato
è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro,
per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione
salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al
passivo.
8.
Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore
rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
a)
agevolare la presentazione telematica delle
domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio
nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
b)
introdurre
preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c)
prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o
complessità;
d)
assicurare
stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e)
attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito
opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
f)
chiarire le modalità di verifica dei
diritti vantati su beni del
debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
g)
adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle
modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.
9.
L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di
liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:
a)
introducendo
sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati
da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;
b)
garantendo
la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato
unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:
1)
dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole
probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna
procedura aderente al sistema;
2)
dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di
compensazione;
3)
dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un
titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura
proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata
dall'ente di cui al numero 1);
4)
dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni
invenduti;
c)
introducendo
misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e
partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni
motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente
medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo
stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da
segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.
10.
Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo,
sono adottate misure dirette a:
a)
affidare la fase di riparto al curatore,
fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo
al giudice;
b)
integrare la disciplina della chiusura della procedura in
pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i
processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio
dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure
esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere
l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione
giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la
legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il
decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale
disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché
sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al
curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al
curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la
chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;
c)
prevedere che, alla chiusura della procedura
relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo
comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore
convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni
d)
disciplinare e incentivare le proposte di
concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché
dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo
apprezzabile l'attivo.
Art.
8.
(Esdebitazione)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della
procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione
giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere per il debitore la possibilità di
presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e,
in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode
o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;
b)
introdurre particolari forme di esdebitazione
di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la
possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;
c)
prevedere anche per le società l'ammissione
al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza
in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai
soci.
Art.
9.
(Sovraindebitamento)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della
procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge
27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione
della disciplina in materia attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e
individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per
sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
b)
disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione
dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale
conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e
consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione
liquidatoria, con
c)
consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di
accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di
pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;
d)
prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la
ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con
cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di
prestito su pegno;
e)
prevedere che nella relazione dell'organismo
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente,
valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario
a mantenere un dignitoso tenore di vita;
f)
precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati
nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato
dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
g)
introdurre misure protettive simili a quelle previste nel
concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio
in caso di atti in frode ai creditori;
h)
riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni
liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai
creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico
ministero;
i)
ammettere all'esdebitazione anche le persone
giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano
ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o
dell'accordo;
l)
prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura
processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico
del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della
situazione di indebitamento;
m)
attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero
l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o
inadempimento.
Art.
10.
(Privilegi)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al
riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con
l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con
particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più
Art.
11.
(Garanzie
non possessorie)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del
sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza
spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri,
determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione
dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia
di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati,
disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e
le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro
informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con
gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
b)
regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti
dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via
telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine
di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione,
modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del
concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le
operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al
pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in
modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;
c)
stabilire che, salvo diverso accordo delle
parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare,
nel rispetto dei princìpi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel
rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche
nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la
prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti
di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente
concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;
d)
consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la
garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il
valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di
restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale
eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
e)
prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale
f)
2. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata
la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
Art.
12.
(Garanzie
in favore degli acquirenti di immobili da
1.
Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
al fine di garantire il controllo di legalità
da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della
fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa
indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire
che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato
della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da
costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere
stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
b)
prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la
nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma
1, del medesimo decreto legislativo.
Art.
13.
(Rapporti
tra liquidazione giudiziale e misure penali)
1.
Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di
coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione
concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale,
2.
Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di
coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del
principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di
preminente tutela di interessi di carattere penale.
Art.
14.
(Modifiche
al codice civile)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle
modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la
definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri
direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
a)
l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità
limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
b)
il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire
assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e
della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione
tempestiva di uno degli strumenti
previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il
recupero della continuità aziendale;
c)
l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come
causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
d)
la
possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di
cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies,
nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli
2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto
comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste
nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della
crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione
concordata preventiva della crisi;
e)i criteri di quantificazione del danno
risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di
amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto
dall'articolo 2486;
f)
l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle
società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;
g)l'estensione dei casi in cui è
obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del
revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare
prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha
superato almeno uno dei seguenti limiti:
1)
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di
euro;
2)
ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3)
dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
h)prevedere che, se la società a responsabilità limitata,
in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di
controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto
comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su
richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del
registro delle imprese;
i)
prevedere
che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la
società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non
è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).
Art.
15.
(Liquidazione
coatta amministrativa)
1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della
liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
applicare
in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in
stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime
speciale solo nei casi previsti:
1)
dalle leggi
speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari,
imprese assicurative e assimilate;
2)
dalle leggi
speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità
amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e
all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
b)
attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le
competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli
organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di
composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di
individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione
alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui
all'articolo 7. 2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Capo
III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Disposizioni
finanziarie)
1.
Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da
essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera
o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste
specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2.
In considerazione della complessità della materia trattata e
dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente
legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.