TITOLO I -
Disposizioni generali Articolo 1
1.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e
sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attivita`
commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
2. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti
un'attivita` commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di
accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito
inferiore al minimo imponibile. Quando e` mancato l'accertamento ai fini
dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli
imprenditori esercenti una attivita` commerciale nella cui azienda risulta
essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In
nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le societa` commerciali.