TITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1

 

1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attivita` commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
2. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita` commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini della imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando e` mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attivita` commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le societa` commerciali.