Capo VI - Della
liquidazione dell'attivo Articolo 109
1. Il giudice delegato provvede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del
capo seguente.
2. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del
caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art.
39. Tale somma e` prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di
amministrazione.