TITOLO II - Del
fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 11
1. L'imprenditore defunto puo` essere
dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo
precedente.
2. L'erede puo` chiedere il fallimento del defunto, purche` l'eredita` non sia
gia` confusa con il suo patrimonio.
3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della
separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice
civile.