TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 11

1. L'imprenditore defunto puo` essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
2. L'erede puo` chiedere il fallimento del defunto, purche` l'eredita` non sia gia` confusa con il suo patrimonio.
3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.