Capo VIII - Della
cessazione della procedura fallimentare Articolo 119
1. La chiusura del fallimento e` dichiarata
con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore
ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.
2. Il decreto e` soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di
affissione dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di
consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.