TITOLO II - Del
fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 12
1. Se l'imprenditore muore dopo la
dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi,
anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu` eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e`
designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del
rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e`
fatta dal giudice delegato.
3. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto
del curatore dell'eredita` giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c.
nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso
codice.