Capo VIII - Della
cessazione della procedura fallimentare Articolo 129
1. Decorso il termine stabilito per la
votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice
delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo,
dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia
ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa
l'udienza di comparizione davanti a se` non prima di quindici o non oltre trenta
giorni. L'ordinanza e` pubblicata per affissione.
2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione
con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque
giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti
costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito; quindi
procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando
l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.
4. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in
cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione
puo` presentare il comitato dei creditori.