TITOLO II - Del
fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 13
1. I pubblici ufficiali abilitati a levare
protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del
tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei
protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco
deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio
della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo
protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.
2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento
fatti in conformita` della legge cambiaria.