Capo XI - Del procedimento sommario Articolo 159


1. La proposta del concordato e` approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.
2. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.
3. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non e` ammesso gravame.