TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 16
1. La sentenza dichiarativa di fallimento e` pronunciata in camera di consiglio.
2. Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e` stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni 20 da quello indicato nel numero precedente, si procedera` all'esame dello stato passivo.
3. La sentenza e` provvisoriamente esecutiva.
4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e` comunicato al procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.