TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Articolo 17
1. La sentenza che dichiara il fallimento e` comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu` tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.
2. Nello stesso termine, uguale estratto e` affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e` nato o la societa` fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del Codice di procedura penale, relative al casellario giudiziario.
3. L'estratto della sentenza e` inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.