TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 18

1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.
2. L'opposizione non puo` essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.
3. L'opposizione e` proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.