TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 19
1. La sentenza che revoca il fallimento e` notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non e` opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.
2. La sentenza che rigetta l'opposizione e` notificata all'opponente.
3. In entrambi i casi il termine per appellare e` di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
4. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.