TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa Articolo 199

1. Il commissario liquidatore e`, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita` contro il commissario liquidatore revocato e` proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita` che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita` che vigila sulla liquidazione.