TITOLO VI - Disposizioni penali: Capo I - Reati commessi dal fallito Articolo 219

1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita`, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta`.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso piu` fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita`, le pene sono ridotte fino al terzo.