TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 22
1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il creditore istante puo`, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.
3. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento
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