Capo II - Reati commessi da persone diverse del fallito Articolo 229


1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e` punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000.
2. Nei casi piu` gravi alla condanna puo` aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.