Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 24
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e` competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.