Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 26
1. Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e` ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.
2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
3. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.