Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 27
1. Presso ogni tribunale e` istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali e` scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo` scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della Corte di appello.
2. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo` scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.
3. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale.
Articolo abrogato a seguito del D.Lgs. C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153 -
Soppressione ruolo degli amministratori giudiziari.