Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 28


1. Non puo` essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attivita` professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si e` ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.