TITOLO I - Disposizioni generali Articolo 3

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.