Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 31
1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non puo` stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non puo` assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.