Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 32


1. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non puo` delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Puo` essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilita`.