Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 33

 

1. Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilita` del fallito o di altri e su quanto puo` interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.
2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito gia` impugnati dai creditori, nonche` quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato puo` chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
3. Se si tratta di societa`, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilita` degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa`.
4. Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato una esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.