Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 34
1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita` da lui stabilite.
2. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo` essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.
3. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.