Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 39


1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
2. La liquidazione del compenso e` fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E` in facolta` del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo` essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e` sempre ammessa la ripetizione di cio` che e` stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi e` luogo.