Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 40
1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; puo` essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.
2. Il comitato e` nominato con provvedimento del giudice delegato ed e` composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.
3. Il giudice delegato puo` sostituire i membri del comitato.