Capo II - Degli organi preposti al fallimento Articolo 41


1. Il comitato puo` essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.
2. Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
4. Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
5. I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.