Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 42


1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita` dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita` incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.