Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 43


1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
2. Il fallito puo` intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo` dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e` previsto dalla legge.