Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 46
1. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio` che il fallito guadagna con la sua attivita` entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e` disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e` disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.