Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 47
1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se e` stato nominato, puo` concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa di proprieta` del fallito, nei limiti in cui e` necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo` essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita`.