Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 49
1. Il fallito non puo` allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e` chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
2. Il giudice puo` far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.