Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 50
1. Nella cancelleria di ciascun tribunale e` tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonche` di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
2. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.
3. Finche` l'iscrizione non e` cancellata, il fallito e` soggetto alle incapacita` stabilite dalla legge.
4. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.