Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 60
1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa e` riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia e` ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.