Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 61
1. Il creditore di piu` coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati falliti puo` essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.