Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 64


1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita`, in quanto la liberalita` sia proporzionata al patrimonio del donante.