TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 7

1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.