Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 70
1. I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprieta` di lui. Il curatore e` legittimato ad apprenderne il possesso.
2. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non puo` aver luogo se questi prova la sua buona fede.