Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 73


1. In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo` subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore puo` chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.
2. Nella vendita a rate con riserva della proprieta` il fallimento del venditore non e` causa di scioglimento del contratto.