Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 75
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e` gia` stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non e` ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne` altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo` riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche` egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.