Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 76
1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, e` risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento e` versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o e` ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.