Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 79
1. Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano piu` in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non puo` riprenderle, l'avente diritto puo` far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.
2. Se il possesso della cosa e` cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto puo` chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.
3. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.