Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attivitą fallimentari Articolo 84
1. Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso
d'impedimento, il giudice di pace, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella
sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli
nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il
curatore.
2. Per i beni che si trovano in altre localita` il giudice delegato richiede, per mezzo
del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il
verbale redatto dal giudice di pace e` trasmesso immediatamente al giudice delegato.
3. Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli puo` emettere i provvedimenti
provvisori e conservativi che ritiene necessari compreso quello della vendita delle cose
deteriorabili.