Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attivitą fallimentari Articolo 85

1. Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo` procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.