Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attivitą fallimentari Articolo 87
1. Il curatore deve chiedere nel piu` breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.
2. Il giudice delegato puo` prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa`, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita` da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario e` redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.