TITOLO II - Del fallimento Capo I - Della dichiarazione di fallimento Articolo 9

1. Il fallimento e` dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo` essere dichiarato fallito nel Regno anche se e` stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
3. Sono salve le convenzioni internazionali.