Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi Articolo 99
1. Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e
quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del
codice di procedura civile.
2. Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga
istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al
collegio quelle mature per la decisione.
3. Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica
sentenza. Nella ipotesi prevista dall'articolo 279, primo comma, del codice di procedura
civile, il tribunale puo` ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il
credito contestato.
4. La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni
dalla sua pubblicazione, ed e` provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da immediato
avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del
codice di procedura civile.
5. Il termine per appellare e` di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si
osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto
applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione
della sentenza ed e` ridotto della meta`.
[6. Non e` ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del pretore.]